News

Casi Risolti: contrassegno disabili europeo

14 GENNAIO 2026

Il caso

 
Un Comune riceve, tramite PEC, la richiesta di rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità da parte di un cittadino residente anagraficamente nel territorio comunale, ma domiciliato temporaneamente in un Comune di un’altra Regione.
Il richiedente, pur essendo pienamente capace sotto il profilo psicofisico, non è nelle condizioni di presentarsi personalmente presso gli uffici comunali per il ritiro del contrassegno e, conseguentemente, per apporre la firma sul documento al momento del rilascio.
L’istanza pone quindi il seguente problema operativo:
è possibile rilasciare il contrassegno privo della firma del titolare, consegnandolo successivamente a una persona delegata, considerando che il contrassegno è ricompreso tra i documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 445/2000?
 
La soluzione operativa
 
La domanda è solo apparentemente semplice e per rispondere è necessaria una ricostruzione normativa che sorregga la tesi finale.
 
 
Premesso che il modello europeo del contrassegno per le persone con disabilità relativa alla deambulazione sensibilmente ridotta o impedita reca lo spazio per la firma del titolare e che tale contrassegno dovrà essere consegnato previa sottoscrizione di una ricevuta di avvenuta consegna, eventualmente anche da parte del delegato al ritiro, di norma il contrassegno è sottoscritto al momento del rilascio, salvo che per particolari impedimenti ciò non sia possibile (ad esempio perchè il disabile è incapace per motivi legati alla condizione psicofisica). Per le persone non in grado di firmare, si conferma che lo spazio del contrassegno dove apporre la stessa di norma viene annullato con un semplice rigo di penna oppure deve essere riportata la dicitura “IMPOSSIBILITATO A FIRMARE”, ma il problema si pone in questo caso per un’altra motivazione relativa al fatto che la persona con disabilità è momentaneamente domiciliata in un comune diverso da quello di residenza anagrafica e pur avendo la capacità psicofisica per sottoscrivere il contrassegno, per farlo dovrebbe recarsi nel comune di residenza. 
 
 
A questo punto occorre valutare se tale sottoscrizione sia obbligatoria, ovvero se possono essere adottate soluzioni che consentano l’apposizione della firma anche in un luogo diverso da quello del rilascio.
 
 
Per quanto concerne l’obbligatorietà della sottoscrizione del contrassegno la Raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998 (98/376/CE), adottata per uniformare il contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità in ambito UE, prevede espressamente “la firma del titolare” ovvero “altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale”, rinviando, quindi, alle norme degli Stati Membri, pare, solo riguardo alla possibilità di usare altri segni distintivi alternativi alla firma. 
 
 
L’Italia ha semplicemente recepito la raccomandazione con il d.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, adottando tra l’altro il modello europeo del contrassegno, senza però nulla prevedere circa l’obbligatorietà della sottoscrizione che pertanto pare in re ipsa, dato che la firma è prevista nel modello europeo. Si segnala, peraltro, che il nuovo modello di contrassegno che sarà adottato in sostituzione di quello attuale dal 5 giugno 2028, data di applicazione definitiva della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, non recherà né la foto, né lo spazio per la sottoscrizione da parte del titolare dell’autorizzazione, superando definitivamente la questione. Si rammenta anche che il modello di contrassegno presente nel regolamento di attuazione del codice della strada prima di essere sostituto dal nuovo modello europeo recava solo il fronte e non prevedeva né la firma, né la foto del titolare e che solo le prassi locali, in alcuni casi, hanno previsto l’apposizione della foto e dei dati anagrafici del titolare, nonché della sottoscrizione, sul retro del documento.
 
 
Quindi, allo stato attuale la sottoscrizione del titolare del contrassegno per persone con disabilità è prevista dalla raccomandazione recepita dall’Italia, anche se non a pena di inefficacia del titolo autorizzativo, tanto più che il contrassegno è il mezzo certificativo ai fini pubblicistici dell’esistenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 381 del regolamento di attuazione del codice della strada che, ovviamente, non è legata alla sottoscrizione del contrassegno e costituisce l’atto principale da cui deriva la sua certificazione mediante il contrassegno.
 
 
Il dubbio ulteriore che si pone, giustamente rilevato anche nel quesito, è legato alla natura meramente sussidiaria di documento di riconoscimento attribuita al contrassegno dalla prassi ministeriale (dalla quale discende anche l’uniformazione della data di scadenza al giorno e al mese di nascita del titolare), in quanto rilasciato da una pubblica amministrazione e recante le generalità e la foto del titolare, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del d.P.R. 445 del 2000. 
 
 
La sottoscrizione dei documenti di identità e di riconoscimento riguarda, a mio avviso, non tanto la validazione sostanziale del documento in sé, quanto l’esigenza che il titolare sia identificato quantomeno al momento del suo rilascio, in modo che il pubblico ufficiale possa confrontare i dati somatici della persona con la foto apposta sul documento con garanzie di inamovibilità dell’immagine con la quale il titolare sarà identificato o riconosciuto mediante l’esibizione del documento di identità o di riconoscimento. Infatti, l’articolo 34 del d.P.R. 445 del 2000, dispone che le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. 
 
 
Quindi, la sottoscrizione del documento, oltre a essere espressamente prevista in sede di attuazione della raccomandazione dell’Unione Europea, rappresenta, sempre a mio modesto parere, la prova del riconoscimento da parte del pubblico ufficiale della persona identificata dalla foto, la quale, con la sottoscrizione (o con l’attestazione dell’impossibilità di firmare) da atto della sua presenza davanti al pubblico ufficiale. Peraltro, da punto di vista pragmatico, in presenza di uno spazio per la sottoscrizione previsto nel modello legale del documento, è evidente che questo debba essere compilato o che comunque vada dato atto dell’impossibilità per il titolare del documento di apporre la propria firma.
 
 
In conclusione, ritengo che la sottoscrizione (o l’attestazione dell’impossibilità di sottoscrivere), sia necessaria ai fini del rilascio del documento attraverso il quale la persona che lo esibisce potrebbe pretendere di essere identificato (altrimenti il contrassegno dovrebbe essere esibito unitamente a un documento di identità o di riconoscimento, come avverrà con il nuovo contrassegno che non recherà la foto del titolare). Ritengo anche che possano essere adottate soluzioni alternative che assicurino la medesima finalità, previ opportuni accordi con il Comune dove la persona è domiciliata e dove la stessa potrebbe recarsi a sottoscrivere davanti a un pubblico ufficiale il contrassegno opportunamente inviato dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione.