Casi Risolti: finanziamento della previdenza complementare della Polizia Locale
27 NOVEMBRE 2025
Il caso
In un Comune è sorto un contrasto interpretativo sulla possibilità di utilizzare i proventi delle sanzioni per violazioni dell’art. 142 CdS (superamento dei limiti di velocità) per finanziare la previdenza complementare della Polizia Locale.
Una parte dell’Amministrazione ritiene che tali proventi non possano essere usati per misure assistenziali o previdenziali, essendo vincolati a finalità specifiche; un’altra sostiene che l’art. 208 CdS sia norma “onnicomprensiva” e permetta comunque tale destinazione, purché nei limiti di legge, anche quando nell’anno non siano stati incassati proventi ex art. 142 ma solo da altre violazioni.
Viene chiesto un chiarimento sul corretto perimetro normativo.
La soluzione operativa
L’articolo 208 specifica che quota dei proventi di spettanza dei comuni, nella misura residuale rispetto alle specifiche destinazioni del comma 4, lettera a) e b), può essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e previdenza per la Polizia Municipale. L’articolo 142, comma 12-ter, prevede invece un vincolo al 100% dei proventi derivanti da sanzioni per le violazioni dell’articolo 142 relative al superamento dei limiti massimi di velocità esclusivamente per il miglioramento della sicurezza stradale, anche mediante il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale”. Quindi, stante il fatto che l’articolo 208 individua espressamente la possibilità di destinare una quota residuale dei proventi generali, con esclusione di quelli dell’articolo 142, comma 12-bis che seguono una destinazione parzialmente diversa, a misure di assistenza e previdenza per la Polizia Municipale, mentre l’articolo 142, comma 12-ter prevede un vincolo di destinazione finalizzato esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, anche tramite il potenziamento delle attività di controllo e accertamento con la possibilità, a tale scopo, di destinare tale somme alle spese per il personale, ritengo che i proventi dell’articolo 142, comma 12-bis non possano essere destinati alla previdenza e assistenza, anche perché queste non possono essere intese come relative alle spese per il personale indicate nel comma 12-ter, che sono quelle per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni del codice della strada.
In conclusione, le spese per il personale finanziabili con i proventi dell’articolo 142 sono quelle relative al potenziamento dell’attività di polizia stradali e non generiche spese del personale, estese anche alle misure di previdenza/assistenza, che invece sono finanziabili con il proventi delle altre sanzioni, senza che abbia rilievo il fatto che per l’anno di imputazione non siano state accertate o comunque non siano stati incassati proventi per violazioni dell’articolo 142.