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Casi Risolti: controllo dei piani safety negli eventi

28 NOVEMBRE 2025

Il caso

In occasione di manifestazioni ed eventi non soggetti ad autorizzazione, la Questura emette ordinanze di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica, prevedendo misure di vigilanza e prevenzione. In tali ordinanze, oltre ai compiti di viabilità, viene spesso assegnata alla Polizia Locale anche la “verifica delle misure previste dal piano safety”.
Il piano safety, tuttavia, non viene trasmesso al Comando di Polizia Locale ma agli uffici comunali competenti (SUAP/Commercio), e i contenuti tecnici dello stesso rientrano nelle responsabilità dell’organizzatore.
Si chiede quindi se i compiti della Polizia Locale debbano limitarsi alla viabilità e alla sicurezza del traffico, lasciando a Forze di Polizia dello Stato il controllo del rispetto delle misure di safety e, più in generale, dei profili di ordine e sicurezza pubblica.
 
La soluzione operativa
 
In via generale il principio generale – confermato dal T.U.L.P.S. e dal d.lgs. 112/1998 – è che la Polizia Locale non ha competenze primarie in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma solo funzioni ausiliarie quando richieste all’Autorità di P.S. (Prefetto/Questore).
La competenza primaria per security (ordine pubblico, prevenzione dei reati, vigilanza sulla pubblica incolumità) resta in capo alle forze di polizia dello Stato.
 
Peraltro, è ben noto che, secondo l’articolo 3 della legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale 65/86, gli appartenenti alla polizia locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
 
Si tratta, quindi, di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, che si attivano in presenza di accordi tra autorità di pubblica sicurezza e amministrazioni locali.
 
Solitamente per eventi ripetuti (per es.: partite di calcio ed altro) l’accordo riguarda lo svolgimento di tutti gli eventi programmati nel corso di una stagione.
 
Altrettanto abituale è che i compiti specifici affidati alla polizia locale, laddove sia chiamata a svolgere attività ausiliaria di pubblica sicurezza, vengano fissati proprio nell’ordinanza di cui si parla nel quesito, al cui interno sono specificati sia i compiti di abituale attribuzione della polizia locale sia quelli ausiliari di pubblica sicurezza.
 
Nel quadro della corretta formalizzazione di questi accordi non si intravedono, pertanto, irregolarità formali nell’attribuzione di competente specifiche nel controllo delle misure di safety.
 
Certo è che in queste condizioni spetta al personale impiegato nell’esecuzione dei servizi di che trattasi l’indennità di Pubblica Sicurezza legata, appunto, allo svolgimento di funzioni specifiche, anche se le denominazioni variano, come “indennità di vigilanza” e “indennità di ordine pubblico.
 
Per quanto poi concerne la disponibilità di lettura e consultazione del piano safety, è sufficiente ricordare la distinzione tra safety e security, in forza del quale il primo si caratterizza per essere un documento tecnico-organizzativo predisposto a cura dell’organizzatore e solitamente valutato normalmente dal Comune (SUAP, Commercio, Eventi, ecc.), mentre per security si intende il complesso delle misure organizzative di sicurezza predisposte dalla Autorità di p.s.. Sul punto la distinzione è stata chiarita dalle Linee guida del Ministero dell’Interno 2017 e 2018.
 
In linea teorica, quindi, le prime dovrebbero essere nella disponibilità dell’organizzatore e diventare oggetto di controllo da parte degli organi di vigilanza a seguito di richiesta di verifica. Peraltro – e sul punto si concorda con l’autore del quesito – solitamente le misure di safety attengono ad aspetti tecnici ben difficilmente oggetto di competente specifiche degli organi di vigilanza, i quale, se del caso potranno meglio controllare le eventuali misure disposte dall’Autorità di p.s. In entrambi i casi si tratta comunque di controlli che si pongono al limite istituzionale con le competenze proprie della polizia locale.
 
Tanto precisato, si conferma però – in presenza di richiesta specifica dell’Autorità di p.s. – la legittimità dei contenuti delle ordinanze in osservazione, pur concordando con il collega sulla inopportunità di affidare alla polizia locale il controllo di misure di safety, generalmente a contenuto tecnico.
 
Ove poi manchino del tutto le richieste specifiche o accordi con le Autorità comunali, sarebbe conseguenziale la valutazione di illegittimità di provvedimenti che attribuissero agli appartenenti alla polizia locale compiti specifici di controllo di aspetti legati alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi ovviamente interventi richiesti dalla contingenza ed occasionalità del caso.
 
In ogni caso, in presenza di dubbi od altro, laddove la Questura dovesse assegnare formalmente alla Polizia Locale il compito di “verifica delle misure del piano safety” non potrebbe essere valutata come irrituale un cortese richiesta di chiarimenti, precisandosi, se del caso anche con nota scritta, che tale funzione, soprattutto laddove presuppone conoscenze tecniche, non rientra nelle attribuzioni proprie della Polizia Locale. Il tutto corredato di richiesta di chiarimenti in ordine al perimetro concreto delle attività di controllo richiesta, distinguendo tra controlli di viabilità (di sicura competenza della polizia locale) e controlli tecnico-organizzativi sul piano safety (non di competenza specifica della polizia locale).
 
Si suggerisce comunque prudenza per non intorbidire i rapporti di collaborazione, dichiarandosi sempre disponibili comunque a svolgere un ruolo di mera osservazione ai fini informativi, che non configuri la responsabilità del controllo tecnico.