26 SETTEMBRE 2025
Il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo presuppone la fruizione di un intervallo di lavoro, previsto sia dalla legge sia dal contratto collettivo. La normativa stabilisce che la pausa per il pasto debba essere concessa dopo sei ore di attività lavorativa, a prescindere dal fatto che l’orario sia articolato in turni oppure no. Muovendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione, (Sez. lav.), con l’ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25525 ha respinto il ricorso di una Azienda sanitaria che aveva negato l’erogazione ai lavoratori turnisti, pur in presenza di turni superiori alle sei ore ma privi della pausa destinata al consumo del pranzo o della cena.