
Sicurezza degli eventi pubblici: la nuova circolare del Viminale tra vigilanza e collaborazione
25 LUGLIO 2025
Con circolare del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione delle Prefetture e delle forze di polizia sull’intensificazione delle misure di sicurezza durante la stagione estiva per le attività di intrattenimento e spettacolo. Il documento valorizza gli strumenti pattizi con gli esercenti, evidenzia i rischi legati agli eventi abusivi come i rave party e fornisce indicazioni puntuali sull’applicazione dell’art. 100 TULPS. Viene inoltre ribadita la necessità di adottare misure di safety e security, anche con riferimento all’art. 13-bis del decreto-legge n. 14/2017.
Il documento individua come fenomeno critico i rave party, raduni non autorizzati che si svolgono spesso senza alcuna misura di sicurezza e con uso diffuso di alcool e sostanze stupefacenti. Questi eventi, scrive il Ministero, degenerano frequentemente in episodi di danneggiamenti, violenze e disturbo dell’ordine pubblico.
Per questo si sollecita un’azione preventiva decisa, con un approccio multidirezionale che coinvolga anche la polizia locale, i vigili del fuoco, le ASL e gli ispettorati del lavoro. Si auspica una programmazione delle attività ispettive che consenta di intervenire in maniera coordinata, assicurando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di pubblica sicurezza.
La circolare dedica un focus specifico all’art. 100 del TULPS, che consente la sospensione della licenza a locali dove si sono verificati disordini o situazioni di grave pericolo per l’ordine pubblico.
L’evoluzione dei modelli di governance, osserva il Ministero, ha reso necessaria una rilettura dello strumento alla luce dell’autoresponsabilità dei gestori e del crescente ricorso a strumenti pattizi.
Senza tradire la ratio dell’art. 100, la circolare fornisce una vera e propria road map per l’adozione del provvedimento, illustrando le “regulae iuris” da applicare in sede di valutazione discrezionale da parte dei Questori. È ribadita, tra l’altro, la necessità che i provvedimenti siano preceduti da comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8 della legge 241/1990), salvo i casi di urgenza.