Un cittadino ha presentato al Comune richiesta per organizzare una cena conviviale all’aperto su una strada pubblica senza uscita, con l’occupazione di circa 15 metri lineari della carreggiata mediante tavoli e sedie su entrambi i lati, e la contestuale chiusura al traffico dalle ore 18:00 alle ore 24:00. L’iniziativa, senza scopo di lucro, è promossa da un gruppo di residenti con l’intento di rafforzare la coesione del vicinato. Gli organizzatori dichiarano che sarà comunque garantito il passaggio pedonale e veicolare, seppure limitato. Si chiede come procedere operativamente e dal punto di vista autorizzativo.
La soluzione operativa
La richiesta di occupare quindici metri lineari della carreggiata per una “cena paesana” su una strada senza uscita va letta innanzitutto alla luce dell’articolo 20 del Codice della strada, che consente l’occupazione della sede viaria solo sulle strade classificate E‑F e comunque a condizione che non si crei pericolo e venga garantito un percorso alternativo.
Poiché la via interessata è priva di sbocco e serve solo i frontisti, il presupposto tecnico‑giuridico per autorizzare l’evento sussiste, purché resti la possibilità per l’accesso funzionale dei mezzi di soccorso e ciò senza contraddire il diniego opposto l’anno precedente, in quanto basato su presupposti diversi.
Da un lato occorre la concessione di occupazione di suolo pubblico ex art. 20; dall’altro serve l’ordinanza sindacale di chiusura temporanea al traffico fondata sull’articolo 7, che attribuisce al Comune il potere di sospendere o limitare la circolazione nei centri abitati per motivi di sicurezza o interesse pubblico
L’ordinanza dovrà valere dalle 18 alle 24, prevedere l’apposizione di transenne e segnaletica di preavviso e di prescrizione, con il divieto di sosta almeno quarantotto ore prima per rendere completamente libera la strada interessata dalla manifestazione e contemplare il transito consentito ai residenti e ai veicoli di emergenza a passo d’uomo ed eventuali altre prescrizioni correlate alle esigenze concrete della viabilità e della sicurezza.
Quanto alla sicurezza dell’evento, la cornice è dettata dalle direttive “Morcone” del 28 luglio 2017 e “Piantedosi” del 18 luglio 2018: per manifestazioni di modeste dimensioni (sotto i duecento partecipanti, senza palchi né spettacolo pirotecnico) è sufficiente il modello organizzativo semplificato, che richiede l’individuazione di un responsabile, la descrizione dei varchi di accesso, dei percorsi di fuga, dei presidi antincendio e del servizio d’ordine interno
Se la cena rimane un momento conviviale tra residenti, privo di musica dal vivo o diffusione amplificata, basta il mero pre‑avviso ex art. 18 TULPS al Questore; qualora siano previsti intrattenimenti assimilabili a pubblico spettacolo scatterebbe invece la licenza di cui all’art. 68
Va verificato anche il profilo antincendio: il D.P.R. 151/2011 impone la segnalazione ai Vigili del fuoco quando si utilizzano oltre 75 kg di GPL o gruppi elettrogeni a combustibile, circostanza poco probabile ma da escludere espressamente nella concessione per evitare adempimenti maggiori
L’ufficio tecnico patrimoniale valuterà l’esenzione dal canone unico patrimoniale per finalità sociali. Vanno informati 118, Vigili del fuoco e Prefettura, benché – sotto le duecento persone – non sia obbligatorio il tavolo tecnico.
Nel pomeriggio dell’evento converrà effettuare un sopralluogo di verifica dell’allestimento ed eventualmente un controllo in fascia serale e dopo il termine della cena conviviale per verificare il corretto ripristino e il rispetto dell’obbligo di rimozione dei rifiuti a cura degli organizzatori, da ricordare all’interno del provvedimento di concessione dell’area di uso pubblico.