
Tesserini di riconoscimento nei cantieri: il chiarimento sulla nuova normativa
4 FEBBRAIO 2025
Con circolare n. 636 del 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce un importante chiarimento sull’applicazione della Legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro” che ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006).
Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla; l’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.
La circolare INL chiarisce dunque che la regolamentazione di tale aspetto rimane invariata, ma con una maggiore coerenza normativa.
Obblighi confermati per datori di lavoro e lavoratori
L’INL sottolinea che gli obblighi in materia di tesserini di riconoscimento restano pienamente operativi ai sensi degli articoli 20, 21 e 26 del d.lgs. 81/2008. Nello specifico:
Datore di lavoro: deve fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento con fotografia e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).
Lavoratori dipendenti: sono obbligati a esporre la tessera di riconoscimento durante l’attività lavorativa (art. 20, comma 3).
Lavoratori autonomi e imprese familiari: se operano in regime di appalto o subappalto, devono munirsi ed esporre la tessera di riconoscimento per proprio conto (art. 21, comma 1, lett. c).
Queste disposizioni si applicano a tutti i lavoratori impiegati in cantieri temporanei o mobili e in altre attività svolte in regime di appalto e subappalto.
Regime sanzionatorio confermato
L’INL ribadisce anche il quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi di identificazione:
Il datore di lavoro che non fornisce ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. 81/2008.
Il lavoratore che non espone il tesserino è punito con la sanzione dell’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008.
Il lavoratore autonomo che non si munisce della tessera è soggetto alla sanzione dell’art. 60, comma 1, lett. b), mentre la mancata esposizione comporta una sanzione ai sensi dell’art. 60, comma 2, del d.lgs. 81/2008.