
Casi Risolti: veicolo in sosta con assicurazione sospesa
11 NOVEMBRE 2024
Il caso
In una situazione operativa, viene rinvenuto un veicolo in sosta regolare su una pubblica via. In fase di accertamento, emerge che la polizza assicurativa del veicolo risulta sospesa. Sorge quindi la questione di legittimità sull’elevazione della sanzione ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada (C.d.S.), per il fatto di avere il veicolo una copertura assicurativa sospesa, pur essendo in sosta. È lecito applicare tale sanzione alla luce della normativa vigente?
La soluzione operativa
Secondo le nuove disposizioni sull’assicurazione dei veicoli, entrate in vigore il 23 dicembre 2023, il Ministero dell’Interno ha chiarito che non è più sanzionabile la cosiddetta “circolazione statica” dei veicoli con assicurazione sospesa, se questi si trovano in sosta su area pubblica.
La sospensione della copertura assicurativa, se formalmente registrata nei modi previsti dal CAP (Codice delle Assicurazioni Private) e annotata nella banca dati dei veicoli, rende infatti il veicolo esente dalle sanzioni previste per mancanza di assicurazione quando si trova fermo su aree di circolazione pubblica.
In precedenza, anche la sosta su area pubblica con polizza sospesa comportava l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 193 C.d.S. Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova normativa, la sospensione dell’assicurazione può essere legalmente applicata a veicoli in sosta, a condizione che:
► L’assicurazione risulti formalmente sospesa secondo le modalità previste dal CAP.
► La sospensione sia registrata nella banca dati dei veicoli, rendendo l’informazione facilmente accessibile alle autorità.
Durata della sospensione e condizioni di proroga
Il CAP stabilisce che la sospensione del contratto assicurativo può essere prorogata più volte, ma occorre che la proroga sia comunicata formalmente all’impresa assicurativa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo in corso, con una durata complessiva che non può superare i 10 mesi per anno assicurativo.
Per i veicoli d’epoca o storici, individuati all’articolo 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione può essere prorogata per una durata massima di 11 mesi, previo avviso all’impresa di assicurazione entro 5 giorni dalla scadenza del periodo in corso.
Applicabilità delle sanzioni in caso di circolazione dinamica
La sanzione ex articolo 193 C.d.S. continua invece a trovare piena applicazione nel caso di “circolazione dinamica”, ossia se il veicolo con assicurazione sospesa viene sorpreso in movimento su area pubblica. In tal caso, la norma prevede una sanzione pecuniaria aumentata della metà.