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Opposizione recuperatoria avverso la cartella di pagamento: sussiste il litisconsorzio necessario

26 AGOSTO 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19132 dell’11 luglio 2024, ha chiarito che nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva non spetta solo all’ente impositore ma anche all’esattore che ha emesso l’atto opposto.
La decisione sottolinea l’importanza del litisconsorzio necessario per garantire un equo processo e la corretta gestione del rapporto esattoriale.
La Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Brindisi per la mancanza di uno dei litisconsorti necessari e ha rimesso la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.