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Casi Risolti: approvazione od omologazione degli strumenti per la misurazione della velocità

16 MAGGIO 2024

In merito alla recente sentenza pronunciata dalla Seconda Sezione della Cassazione (18 aprile 2024, n. 10505) sull’omologazione degli apparecchi destinati al controllo della velocità, si chiede cortesemente come poter istruire le controdeduzioni in sede di ricorso avverso tali verbali.

 
 La nuova sentenza della Cassazione ha sicuramente riacceso la contesa sulla questione dell’approvazione degli strumenti per l’accertamento delle violazioni dell’articolo 142 codice della strada, ma quello che non pare sia entrato nel dibattito come elemento dirimente dell’apparente contrasto tra le diverse disposizioni che fanno riferimento all’approvazione e all’omologazione di tali strumenti – e che per questo è bene che sia messo in risalto in apertura della memoria di costituzione – riguarda un principio che si riassume nel brocardo “lex posteriori derogat priori”, cioè gli effetti della successione delle leggi nel tempo. 
 
Con l’applicazione di tale principio si intende dirimere l’apparente contrasto tra norme di pari rango che riguardano il medesimo oggetto, per cui deve essere evidenziato come l’articolo 142, comma 6, codice della strada, che fa riferimento agli apparecchi debitamente omologati quali mezzo di prova per l’accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità, entra in aperto contrasto non solo con le coeve norme regolamentari, quali ad esempio l’articolo 345 del regolamento di attuazione del codice della strada (mai citato dalla Cassazione, ma specifico per i misuratori di velocità, dove è prevista solo la loro approvazione), ma anche con l’articolo 45 del codice della strada, che rinvia al regolamento (e quindi all’articolo 345 che prescrive la sola approvazione) per l’individuazione degli strumenti soggetti ad approvazione od omologazione; ma, soprattutto, l’articolo 142 comma 6, entra in contrasto con successive norme di pari rango, quali ad esempio l’articolo 4, comma 3, del decreto legge 121 del 2002, il quale prescrive l’omologazione o l’approvazione dei misuratori di velocità e si coordina con l’articolo 201, commi 1-bis, lett. f) e 1-ter, quest’ultimo facente riferimento a strumenti debitamente omologati od approvati per l’impiego a distanza senza la presenza degli agenti (cioè le norme di pari rango successive nel tempo, idonee quindi a derogare rispetto alla norma meno recente). 
 
Di tali argomenti ha dato atto la più recente sentenza del tribunale di Treviso (277 del 2024), cioè quello stesso tribunale che nel 2021 aveva concluso in maniera diametralmente opposta, trovando poi commento nella recente sentenza della Cassazione che ha acceso di nuovo il dibattito. 
 
Certo è che sarebbe quantomeno opportuno un riordino normativo, peraltro accennato nel disegno di legge per la riforma del codice della strada e poi espunto in sede di approvazione alla Camera, che sarebbe bene fosse oggetto di una rivalutazione adesso che si è aperta la discussione al Senato.