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Il conducente non risponde di omissione di soccorso solo se è certo che la persona abbia ricevuto la necessaria assistenza

20 MAGGIO 2024

La presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esime l’investitore dal dovere dell’assistenza nei confronti dell’investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile. Ne deriva che l’investitore resta dispensato da detto dovere solo quando si sia accertato che l’aiuto sia stato fornito da terzi in maniera effettivamente adeguata. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 26/2/2024 n. 8286)