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Controlli della velocità

22 APRILE 2024

La Corte di Cassazione rileva che l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste nel regolamento, per cui l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa (come l’approvazione), ha anche natura necessariamente tecnica, quindi finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento, requisiti che costituiscono la condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, ai sensi del comma 6 dell’art. 142 del Codice della strada.
Corte di Cassazione 18/4/2024 n. 10505