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Casi Risolti – Accertamento successivo della mancanza della revisione

5 APRILE 2024

A seguito di controllo su veicolo non fermatosi all’alt impartitogli nei modi di legge, oltre alle violazioni accertate in strada, si è successivamente verificato anche che il veicolo non era stato sottoposto alla revisione di cui all’art 80 c.d.s. Pertanto, si è proceduto a notificare al proprietario il verbale per la relativa violazione. Tutto ciò premesso si chiede di sapere come debba procedersi per l’annotazione sulla carta di circolazione della sospensione dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. 

L’accertamento d’ufficio di violazioni che comportano l’applicazione di sanzioni accessorie o di provvedimenti materiali connessi al procedimento sanzionatorio comporta sempre la difficoltà di applicare tali misure. Quindi, se possibile, si applicano le sanzioni accessorie e il sequestro cautelare del veicolo, anche ricercando il veicolo presso la residenza del proprietario, se nel territorio di competenza. 
Non è mai consigliabile, ancorché sia possibile, incaricare direttamente altri organi di polizia di effettuare il fermo o il sequestro del veicolo, ovvero di ritirare documenti o altro e in tal caso sarebbe opportuno avvertire la prefettura o la motorizzazione civile competente territorialmente, affinché, ove lo ritenga, proceda a incarica altro organo di polizia. 
Per quanto riguarda l’annotazione della sospensione dalla circolazione sul documento di circolazione, che rappresenta provvedimento materiale per rendere evidente il divieto di circolare sino all’esito della revisione, dal punto di vista sostanziale si ritiene che il divieto di circolare operi già con la notifica del verbale dove si riporterà il divieto; ovviamente, senza annotazione sul documento, il controllo del rispetto della sospensione sarà impossibile, anche se comunque, ove non effettuata la revisione l’organo di polizia che dovesse nuovamente fermare il veicolo almeno applicherà l’articolo 80 codice della strada con un nuovo provvedimento di sospensione, mentre nel caso in cui il controllo accerti che la revisione è stata effettuata non vi saranno conseguenze.
Se si intende annotare la sospensione sul documento, è possibile invitare il proprietario del veicolo presso il comando (se abita nel territorio comunale o comunque nelle vicinanze), ovvero prendere accordi con il comando del luogo di residenza, se diverso da quello dove opera codesto organo di polizia; l’invito, però, non potrà essere effettuato ai sensi dell’articolo 180, comma 8, codice della strada stante la specifica motivazione prevista dalla citata norma e, quindi, l’unica modalità di invitare la persona per l’esecuzione del provvedimento è quella finalizzata al compimento di un provvedimento per motivi di giustizia e sicurezza ex art. 650 c.p., ma solo se è l’ultima ratio.
Comunque, non è esclusa la possibilità di effettuare il rintraccio del veicolo su strada o presso la residenza del proprietario o dell’utilizzatore, al fine di procedere con l’annotazione che, tuttavia, è bene ricordare che non è necessaria ove la revisione sia stata effettuata nel frattempo; pertanto, come ulteriore soluzione pragmatica, non è nemmeno escluso che si possa procedere con una sollecitazione telefonica, avvertendo il proprietario che comunque il verbale sarà notificato e che in caso di ulteriore circolazione potrà essere nuovamente sottoposto alla sanzione dell’articolo 80 per mancanza di revisione per cui, una volta notificato il verbale con la sospensione dalla circolazione potrà essere applicata la più grave sanzione prevista dal medesimo comma 14 dell’articolo 80. 
È presumibile che a fronte di tali avvertimenti il proprietario provveda a regolarizzare la posizione del veicolo ancor prima della notifica del verbale, per cui anche la sospensione dalla circolazione cesserà nel momento in cui la revisione sarà stata effettuata, senza necessità dell’annotazione.