Casi Risolti – I cicloraduni
22 MARZO 2024
Con l’arrivo della buona stagione si fanno sempre più frequenti i transiti di cicloraduni, corse ciclistiche in linea e a tappe su strade normalmente già interessate dal traffico veicolare. Se a quest’ultimo tipo di competizioni è possibile dare prescrizioni per limitare i disagi degli automobilisti, problemi maggiori sorgono quando a transitare sono le così dette pedalate in libera escursione che prevedono la partecipazione massima di 200 persone, senza limitazione o chiusura del traffico veicolare in quanto manifestazione non competitiva. Si chiede, quindi, se esistano prescrizioni per tali eventualità.
La definizione di corsa ciclistica in linea o a tappe presuppone una competizione, considerato che si tratta di stilare una classifica e si svolge nell’intento di competere in velocità, per cui tali attività sono sicuramente da ricondursi all’articolo 9 del codice della strada, sia per quanto riguarda la necessità dell’autorizzazione, sia per quanto concerne gli altri obblighi relativi alla regolamentazione della circolazione.
Per quanto, invece, concerne i cicloraduni, le pedalate turistiche o di solidarietà, ovvero altre iniziative non aventi carattere competitivo, non trattandosi di competizione sportiva la materia esula dall’articolo 9 del codice della strada e non interessa, in sostanza, la disciplina sulla circolazione stradale, per cui i partecipanti dovranno semplicemente rispettare tutte le norme del codice della strada.
Non assumendo, di norma, le caratteristiche di manifestazione, si ritiene che non sia nemmeno necessaria la comunicazione ex articolo 123 del TULPS, ma che si tratti di libera attività non soggetta a restrizioni.
Semmai, ove vi fosse comunque una richiesta o comunicazione, si potrà provvedere al rilascio di un informale nulla osta, nel quale si rammenteranno le regole da rispettare nella circolazione, già previste dal codice della strada che dispone anche delle eventuali sanzioni per l’inosservanza dei precetti.
Nemmeno pare vi sia necessità di alcuna ordinanza di sospensione della circolazione, dato i partecipanti devono circolare nel rispetto delle regole suddette.
Peraltro, anche le eventuali prescrizioni non risolverebbero il problema nel caso in cui queste non siano osservate, sia perché ripetitive delle prescrizioni del codice della strada, sia perché non vi è una responsabilità oggettiva dell’organizzatore, ove anche fosse individuabile.
Pertanto, si tratta di situazioni non governabili con provvedimenti preventivi (che peraltro, come detto, sarebbero meramente ripetitivi delle norme vigenti), né si possono vietare salvo ricorrano particolari circostanze riferibili all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza e, quindi, gli unici interventi saranno estemporanei, laddove si ravvisino violazioni delle norme del codice della strada, eventualmente sanzionando coloro che possono essere identificati in base alla disponibilità di personale, nel senso che si fermeranno e identificheranno chi è possibile fermare ed identificare, provvedendo a contestare le violazioni accertate, senza che possa avere rilievo il fatto che per altri non sia stato possibile procedere alla contestazione degli illeciti.