La valenza probatoria delle videoriprese e dei tabulati GPS
20 MARZO 2024
L’art. 234 cod. proc. pen. prevede che «è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo» e ciò impone di ritenere che, ai fini dell’utilizzazione, non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la visione del documento.
La copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione poiché il riversamento su file, ovvero l’estrapolazione di fotogrammi, non altera, di per sé, il medesimo documento contenuto nel server e, pertanto, le copie così ottenute corrispondono a quanto originariamente acquisito. (Corte di Cassazione Penale sez. I 12/3/2024 n. 10378)