Alimenti e mangimi sintetici: divieto di produzione e di immissione sul mercato
5 DICEMBRE 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge 1/12/2023 n. 172 recante “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonche’ di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.
Il provvedimento, in vigore dal 16 dicembre 2023, contiene disposizioni volte a garantire la salvaguardia della salute umana e degli interessi dei cittadini e a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
La legge vieta agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo e’ superiore a euro 60.000. La sanzione massima non puo’ eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, nonche’ la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.