20 NOVEMBRE 2023
Con circolare 16 novembre 2023, prot. n. 261844, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti impartisce istruzioni in merito alle procedure da seguire nel caso di titolari di patenti sospese da più di tre anni (per provvedimenti da parte delle Prefetture o per motivi psicofisici) che fanno richiesta di duplicato del documento di guida.
In particolare, la circolare risponde ai seguenti tre quesiti:
a) atteso che l’articolo 126, comma 8-ter, CDS subordina l’emissione del duplicato per rinnovo di validità di patente scaduta da più di cinque anni all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare, “si deve disporre la revisione tecnica della patente ai sensi dell’articolo 128 cds, dopo un periodo di sospensione superiore a 3 o 5 anni”?b) in detti casi, occorre disporre un provvedimento di revisione o è sufficiente comprovare l’idoneità tecnica mediante un esperimento di guida?
c) “come procedere per i titolari di patente su cui ancora gravano provvedimenti di revisione tecnica per le motivazioni in oggetto che non abbiano ancora iniziato o terminato la procedura di revisione”?