6 MAGGIO 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3/5/2019 è stata pubblicata la Legge 26/4/2019, n. 36 recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
La legge si compone di nove articoli, ognuno dei quali destinato a modificare articoli del codice penale, del codice di procedura penale, del codice civile e del TU in materia di spese di giustizia.
Il provvedimento entrerà in vigore il 18 maggio 2019.
Di seguito due degli articoli del Codice Penale aggiornati alle modifiche apportate dalla presente legge
Art. 52 – Difesa legittima
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita’;
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu’ persone.
Art. 55 – Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorita’ ovvero imposti dalla necessita’, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e’ preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilita’ e’ esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita’ ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.