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Ferie e festività

3 APRILE 2023

Aran, CFL 214

 
Il personale assunto da un Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, come matura le ferie?
 
L’art.1, comma 557, della legge n.311 del 2004, come noto, consente alle amministrazioni ivi espressamente richiamate di utilizzare “l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
 
La disposizione detta una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Si sarebbe inteso così permettere ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni, non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall’art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Gli orientamenti giurisprudenziali, in materia, sono unanimi nel sostenere che se l’ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, e che, qualora si opti per una fattispecie di rapporto di lavoro subordinato, non può che applicarsi la disciplina normo-economica prevista dal CCNL del comparto di riferimento, nel caso di specie, quello delle Funzioni Locali. Pertanto, se trattasi di un rapporto di lavoro subordinato, le ferie verranno maturare in proporzione secondo la disciplina oggi contenuta all’art. 38 del CCNL 16.11.2022.