Nuovo fondo risorse decentrate
3 APRILE 2023
Aran, CFL 215
Come deve essere calcolata la voce variabile di costituzione del Fondo risorse decentrate relativa i risparmi dello straordinario dell’anno precedente?
All’art. 79, comma 2, lett. d) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, tra le voci di alimentazione del Fondo risorse decentrate, è stata confermata quella relativa alle eventuali somme residue, dell’anno precedente, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999.
La clausola precisa che si tratta di “somme residue” e che esse vanno “accertate a consuntivo”. Pertanto, l’incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall’importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell’anno precedente. Ad esempio se, a fronte di un budget dello straordinario nell’anno “n-1” pari a 100 risultano corrisposti e pagati per tutto l’anno compensi per lavoro straordinario pari a 90, la somma residua di 10 costituisce incremento del Fondo di parte variabile nell’anno “n”, ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d).
Aran, CFL 211
L’incremento di natura variabile previsto dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 ha natura di una tantum, valevole solo per il 2022 o può essere reiterato negli anni successivi?
Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l’incremento di natura variabile previsto dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio.
Aran, CFL 210
Con riferimento all’inquadramento del personale assunto da graduatorie relative a procedure concorsuale, per la copertura di posti di cat. B3, bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento (ex art. 13 comma 5 del CCNL 16.11.2022), qualora la spesa per l’assunzione in B3 fosse già interamente allocata in Bilancio è possibile riconoscere all’assunto, ancorché dopo il 1° di aprile 2023, il differenziale B3-B1?
Si ritiene che in caso di assunzione da graduatorie di cat. B3, relative a procedure bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sia possibile riconoscere al personale assunto dopo il 1° di aprile 2023, il differenziale B3-B1 solo nella seguente e circoscritta casistica:
1) assunzione, dopo il 1° aprile 2023, a seguito di procedure concorsuali bandite prima di tale data per profili con accesso in B3;
2) sulla base di una pianificazione delle assunzioni adottata prima della suddetta data, nella quale sia stata decisa l’assunzione di profili con accesso in B3;
3) contestuale ed integrale copertura finanziaria delle suddette assunzioni nel bilancio dell’anno 2023, calcolata in base al costo di un B3.
Nel suddetto caso, stante la previsione di cui all’art. 79, comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, si ritiene che l’ente dovrà acquisire nel fondo risorse decentrate le risorse, già a carico del bilancio 2023, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1, conseguentemente ed in continuità con quanto già espresso in occasione dell’accorpamento della categoria D con il CCNL 21.05.2018, si ritiene possibile, in tale particolare caso, riconoscere al personale – ancorché assunto dopo il 1° aprile 2023 – il differenziale stipendiale iniziale in misura pari alle suddette differenze B3-B1.