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CASI RISOLTI – Parcometri senza POS

20 MARZO 2023

IL CASO

Se i parcometri dei parcheggi a pagamento non sono ancora abilitati al pagamento con carte, il cittadino, non munito di moneta, è esentato dal pagamento del parcheggio? 

La recente sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. VI 7/1/2022 n. 277 non ha affrontato nel dettaglio la questione, limitandosi indirettamente, con l’inammissibilità dei motivi del ricorso di legittimità, a confermare le due sentenze di merito a sfavore del ricorrente.
Al momento non si conoscono sentenze di Cassazione che abbiano sciolto il punto e a mente si ricorda solo un rinvio all’udienza pubblica per mancanza di evidenza decisoria del 2022, al momento dall’esito definitivo ignoto.

In attesa della decisione della Cassazione, si rinvia alla lettura del seguente approfondimento giuridico-interpretativo di Fabio Dimita, anche alla luce delle posizione assunte in materia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito della sentenza 1079/2017, con la quale il Giudice di Pace di Firenze, nell’accogliere un ricorso di un soggetto sanzionato per non aver attivato il parcometro che ha impugnato la sanzione sollevando l’impossibilità di pagare con carta di credito, in quanto i dispositivi erano privi di tale sistema di pagamento, ha riconosciuto l’illegittimità dei parcometri in quanto la loro funzionalità risulterebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 901 della legge di stabilità per il 2016. Nella sentenza il Giudice ha fatto presente che l’unica eccezione prevista alla norma è l’impossibilità tecnica di dotare i parchimetri di bancomat. Non avendo il Comune di Firenze allegato alcuna argomentazione in questo senso, l’esito del ricorso è positivo e il verbale di accertamento annullato.

<< Si premette che i dispositivi per il controllo della durata della sosta nei parcheggi su strada pubblica devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  a norma del comma 5 , dell’art.7, del vigente codice della strada.

In attuazione di tale previsione normativa questo Ufficio provvede ad omologare i dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri), avendo come principale riferimento tecnico la norma UNI CEI EN 12414:2001.

La norma prevede la possibilità di omologare dispositivi che consentono diverse modalità di pagamento, tra cui anche quella con mezzi elettronici, comunque con il rilascio di un giustificativo per segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario di inizio della sosta, da esporre a bordo del veicolo.

Tutti i dispositivi omologati dal Ministero prevedono la possibilità del pagamento con almeno due modalità, e in molti casi anche con mezzi elettronici (carta di credito o di debito).

Secondo quanto previsto dall’art.192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (DPR 495/1992), che regolamenta in via generale le procedure di omologazione, poiché deve essere garantita la conformità dei dispositivi al modello omologato, qualsiasi modifica  da apportare  ai parcometri omologati  è soggetta ad una procedura di estensione di omologazione o nuova omologazione, secondo i casi.

Tale procedura prevede che il dispositivo sia sottoposto  a specifiche prove che interessano i nuovi elementi  da inserire o modificare. La richiesta di estensione può essere presentata solo dal titolare della omologazione.

Qualora i produttori intendessero implementare i propri dispositivi che ne sono sprovvisti, con sistemi aggiuntivi di pagamento, anche elettronici, dovranno avanzare richiesta di estensione della omologazione o nuova omologazione e ottenere il relativo decreto prima di poter commercializzare i parcometri modificati.

È evidente che le Amministrazioni che intendono  avvalersi della possibilità di utilizzare la modalità di pagamento attraverso sistemi elettronici devono installare  parcometri che abbiano anche  tale funzione. Va inoltre rammentato che la regolamentazione della circolazione, ivi compresa la disciplina della sosta, e la scelta di assoggettare a pagamento la medesima, così come la scelta della modalità di riscossione, compete agli enti proprietari della strada  ed in particolare ai comuni. Gli stessi enti, nel caso di riscossione mediante parcometri, provvedono ad acquisire i dispositivi necessari tra quelli disponibili sul mercato, e provvisti di omologazione, nel momento in cui ne hanno necessità.

Tanto premesso, nel caso di parcometri già installati che non hanno la predisposizione per il pagamento con carta di credito e carta di debito gli enti non hanno la possibilità tecnica di adeguare autonomamente i dispositivi. Infatti, se dovessero implementare nuove funzioni su un dispositivo omologato, inevitabilmente lo dovrebbero modificare, e quindi il dispositivo non risulterebbe più conforme al prototipo omologato e neppure si avrebbe certezza sulla sua idoneità poiché non risulterebbero verificate e certificate le sue prestazioni. Cosa che, come prima detto, deve essere eseguita dal titolare della omologazione con la procedura già descritta.

Pertanto, per poter garantire l’adempimento di cui al comma 901 della legge di stabilità per il 2016, nel caso in argomento, occorrerebbe sostituire i parcometri che non hanno la funzione di pagamento con carte. Cosa che  non sembra coerente, né sotto il profilo logico, tanto meno economico, con il dettato normativo.

Infatti, il comma 900 della stessa legge di stabilità, che ha modificato il comma 4 della legge 17 dicembre 2012,n.221,che ha previsto i pagamenti attraverso carta di debito a partire dal gennaio 2014, ha escluso l’obbligo di accettare tale modalità di pagamento per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di servizi nel caso di oggettiva impossibilità tecnica. Situazione che parrebbe ricorrere nel caso in esame.

Peraltro, i parcometri sprovvisti della specifica funzione di pagamento di cui si discute sono quelli di più vecchia approvazione ed oggetto di progressiva sostituzione per obsolescenza, e si ritiene che la modifica operata con il comma 900 della legge di stabilità sia stata introdotta proprio per consentire un periodo transitorio per una progressiva sostituzione delle apparecchiature che non possono essere facilmente adeguate. Quello dei parcometri è, inoltre, solo uno dei possibili casi di prestazioni di servizi trattata dal comma 4 della legge 221/2012.

Come già ampiamente argomentato, poiché non vi è un obbligo di sostituzione dei parcometri, per il cittadino non cambia il comportamento da tenere: se è previsto il pagamento per usufruire di un parcheggio, questo deve essere effettuato, tanto più che anche i parcometri più datati consentono almeno due modalità di pagamento diverse. Non è esclusa la possibilità di omologare parcometri che consentono ulteriori modalità di pagamento elettronico oltre a quella con carte di credito o debito, ma imporre obblighi di accettazione di particolari carte o applicazioni dedicate non pare propriamente in linea con  il fine di garantire più concorrenza. Infine, non si può prevedere la sospensione del pagamento  del parcheggio dove non vi siano parcometri che accettano carte di debito o di credito per tutto quanto precede, anche per non creare situazioni di diverso trattamento tra gli utenti.>>