CASI RISOLTI – Accertamenti per l’ebbrezza nei confronti di un minorenne
6 FEBBRAIO 2023
IL CASO
Qualora il conducente minorenne di ciclomotore o motociclo rifiuti di sottoporsi agli accertamenti qualitativi di cui all’art.186 codice della strada, è giusto procedere a notiziare la competente Procura della Repubblica presso il Tribunali per i Minorenni, ovvero è necessaria la presenza del genitore per procedere agli accertamenti?
Nel caso invece il medesimo, coinvolto in sinistro stradale, venisse trasportato presso struttura sanitaria ed il rifiuto agli accertamenti ed ai prelievi venisse espresso dal genitore del minore, come si procede?
Occorre partire dal presupposto che, in ambito codice della strada, un minorenne può essere titolare di patente, guidare un veicolo e come tale essere chiamato al rispetto di tutte le norme che regolano la circolazione dei veicoli.
Conseguentemente, gli organi di polizia stradale per legge incaricati di controllare il rispetto delle regole di condotta, possono imporre anche ai minorenni di sottoporsi agli accertamenti variamente denominati, finalizzati alla verifica di osservanza delle disposizioni contenute nel codice della strada.
Sia secondariamente detto che all’interno del codice della strada esistono norme specifiche dirette, in qualche modo ai minori di anni diciotto, ma riguardano particolari regole di condotta (si pensi all’articolo 115) o tecniche di applicazione di determinate sanzioni accessorie (articolo 219-bis), ma non sono presenti disposizioni specifiche sulle modalità di esecuzione – specifiche per conducenti minorenni – di determinati accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di comportamento in esso contenute.
Il processo penale ai minori di diciotto anni viene regolato da apposite fonti normative (il D.P.R. 448/1988 e il d.lgs. 272/1989) e nel codice di procedura penale sono molteplici le norme che impongono cautele e regole specifiche per lo svolgimento di determinate attività di polizia giudiziaria che vedono coinvolti minori (si pensi al diritto di querela, all’assunzione di sommarie informazioni per determinati reati ecc.), ma, salvo non commettere errori od omissioni sempre possibili, e fatta salva la opportunità, sempre fortemente consigliata, di preavvertire il genitore del compimento di un atto di accertamento del tipo di quelli indicati nel quesito, non sono ravvisabili regole che vietino, ovvero impongano particolari cautele nell’esecuzione di accertamenti finalizzati alla prova del reato di guida in stato di ebbrezza (o di alterazione da sostanze) di cui agli articoli 186 o 187 codice della strada, specifiche per conducenti minorenni.
Escludiamo con certezza dall’obbligo di qualsiasi preventiva o successiva comunicazione l’esecuzione dei c.d. accertamenti qualitativi, il cui esito – lo sappiamo bene – non rappresenta prova del reato di guida in stato di ebbrezza, ma costituisce solo un ostacolo procedurale per poter poi legittimamente eseguire accertamento con etilometro.
Né alcuna comunicazione deve essere data per eseguire proprio l’alcool test sul posto, sia per la mancanza di norme specifiche al riguardo, sia perché ciò avrebbe l’effetto di poter paralizzare i risultati concreti dell’esame.
Resta ovvio che la comunicazione alla Procura del Tribunale dei Minorenni andrà data, sotto forma di C.N.R., in caso di esito positivo dell’accertamento, ossia in caso di ebbrezza media o grave.
Ad identiche conclusioni si giunge anche in caso di incidente con minore trasportato all’ospedale.
Anche in questo caso non si ravvisa alcun obbligo di preventiva comunicazione.
Il genitore non potrebbe infine certamente opporre un rifiuto che valga ad integrare ipotesi di reato sul figlio, né un consenso del genitore scriminerebbe il rifiuto se del caso opposto dal minore.
Solo un rifiuto, consapevole e certo, espresso dal minore integrerà la violazione degli articoli 186 e 187.
In altri e conclusivi termini non si ravvisa alcuna interferenza tra accertamenti finalizzati alla prova dei reati di guida in stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze e i genitori, che dovranno però essere avvertiti dell’operazione per ovvi motivi di opportunità.
Qualcosa di diverso accade solo in presenza del reato di omicidio stradale, ove il minore indagato si rifiuti di sottoporsi ad accertamento con etilometro. In questa ipotesi, potendosi procedere ad accertamento coattivo dello stato di ebbrezza e non essendo il rifiuto sufficiente ad escludere l’esecuzione dell’accertamento, è la legge stessa a prevedere il preventivo contatto e la relativa autorizzazione del PM.
In questi casi, quindi, si contatterà il pubblico ministero di turno presso la procura minori che provvederà di conseguenza, anche in ordine a comunicazioni preventive da farsi ai genitori.