6 DICEMBRE 2022
Seguendo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione III sez. pen. con sentenza n. 39513 del 19 ottobre 2022 ha nuovamente affermato che in tema di tutela penale dall’inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 . Pertanto, non è richiesta l’autorizzazione per lo scarico delle acque pluviali non contaminate per le aree adibite a solo deposito di veicoli, ma, invece, è necessaria la specifica autorizzazione di refluo industriale, per i piazzali di veicoli fuori uso, data la possibile contaminazione, con anche la previsione di una pavimentazione impermeabilizzante.