14 NOVEMBRE 2022
Inutili le proteste dell’agente di polizia locale, comandato presso un’Unione di Comuni, che è stato licenziato senza preavviso con provvedimento dell’ente locale di appartenenza e non, come da lui lamentato, dall’Unione in cui prestava servizio. Secondo la Cassazione (sentenza n.32123/2022), infatti, la legittimazione disciplinare non può che essere attribuita ad entrambe le amministrazioni in quanto parti, rispettivamente, del rapporto d’impiego e di quello di servizio e che, nel caso di specie, la falsa certificazione del vigile, in sede di costituzione del rapporto di lavoro, non può che confermare la correttezza dell’avvio e conclusione del procedimento espulsivo operato dal Comune.