CASI RISOLTI – Circolazione su spazi riservati ai pedoni di macchine ad uso disabili
2 SETTEMBRE 2022
IL CASO
La carrozzina elettrica per disabili può circolare su una strada sprovvista di marciapiede o di altro spazio riservato ai pedoni?
Da tempo, i due Ministeri competenti avevano promesso di risolvere la questione dei mezzi al servizio delle persone invalide, poiché prima della modifica della normativa nazionale, questi strumenti di ausilio alla locomozione, in caso di superamento dei limiti dell’articolo 196 del regolamento, erano considerati veicoli, sia per quanto riguarda le norme di comportamento, sia per quanto attiene alle disposizioni tecniche contenute nel Titolo III del codice della strada, nonché per quel che concerne i requisiti psicofisici, le abilitazioni e l’obbligo di assicurazione RCA.
Quindi, mentre rimane la limitazione dell’articolo 196 del regolamento per le macchine ad uso dei bambini, questa scompare per i mezzi di locomozione dei soggetti con gravi problemi di deambulazione, anche se si tratta di macchine servite da motore, a patto che rientrino tra gli ausili medici secondo le non meglio precisate disposizioni comunitarie in materia.
La modifica si coordina con quella dell’articolo 190 del codice della strada, che va a disciplinare la circolazione di questi mezzi. Tale articolo dispone, dopo le recenti modifiche apportate al comma 7, che le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni , secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.
Inoltre, le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.
Anche se si dovranno attendere ulteriori disposizioni attuative, che individuino con chiarezza quali sono gli “ausili medici” per la deambulazione che rientrano nella definizione di macchine al servizio degli invalidi e che quindi seguono le regole dell’articolo 190, non essendo classificabili come veicoli, appare evidente che durante i controlli su strada gli organi di polizia stradale dovranno agire prudentemente, dato che, anche al di fuori di una precisa classificazione di questi ausili, in quanto utilizzati da soggetti con capacità di deambulazione ridotta o assente, è chiara comunque la loro destinazione.
Tuttavia, come spesso accade la novità è stata il risultato delle istanze ricevute da parte del legislatore, ma poi è rimasta priva di un’effettiva attuazione. Non esistono, infatti, circolari o normative specifiche a cui fare riferimento.
Dopo un’accurata ricerca a livello nazionale ed europeo, che mi ha portato a concludere che il legislatore ha utilizzato il termine “ausili medici” solo all’interno del codice della strada, mentre la normativa nazionale e comunitaria fa riferimento al termine “dispositivi medici” in senso generale, si può concludere quanto segue.
Il termine “ausilio medico” si ritrova in disposizioni tecniche non aventi forza di legge (come gli standard ISO in materia) o nei decreti ministeriali per la classificazione dei vari dispositivi medici (es. il decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni (ad esempio le carrozzine sono distinte dal numero di classificazione 12 come ausili per la mobilità personale e si distinguono ulteriormente in carrozzine motorizzate 12.23; carrozzine motorizzate con sterzo motorizzato 12.13.06; carrozzini elettroniche 12.23.06.s01, etc.). Ad esempio, una carrozzina che è classificata come dispositivo medico in conformità alla direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con d.lgs. 47/1997 si può ritenere conforme alla definizione di ausilio medico secondo la vaga definizione dell’articolo 46 del codice della strada e di norma questi ausili, stante il loro costo elevato e la condizione tutelata del disabile sono fornite dal SSN. Questi ausili sono muniti, oltre che della marcatura CE, di una dichiarazione di conformità e di una targhetta che ne attestano la corrispondenza alle direttive CEE vigenti per i prodotti medicali (93/42/CEE) e l’osservanza alle normative EN e UNI.
Oltre questo, stante l’assoluta carenza di indicazioni da parte dei Ministeri competenti (Infrastrutture e trasporti, Interno e Salute) non è stato possibile ricostruire.
Relativamente alla circolazione di tali macchine, occorre dire che poco aiuta la previsione dell’articolo 190 del codice della strada in quanto la norma rinvia a non meglio precisate modalità da stabilirsi a cura degli enti proprietari della strada.
Ora, occorre dire che se la macchina a uso degli invalidi non è classificata quale ausilio medico secondo quanto detto, sarà quasi sicuramente un veicolo, tenuto conto che dimensioni e peso in ordine di marcia saranno sicuramente superiori a quelle previste dall’articolo 196 del regolamento. Se si tratta di veicoli questi devono circolare sulla carreggiata (es. anche una carrozzina a spinta non classificata ausilio medico e di dimensioni superiori a quelle delle macchine a uso invalidi) e saranno soggetti alle norme sulla classificazione dei veicoli, con tutte le immaginabili conseguenze; se, invece, si tratta di ausili medici, anche se asserviti da motori elettrici o a scoppio, questi possono circolare anche sul marciapiede e nelle parti della strada riservate ai pedoni e, nel caso in cui l’ente proprietario non abbia individuato modalità per la loro circolazione, potranno circolare senza particolari limitazioni o prescrizioni se non quelle generali relative all’ordinaria prudenza e diligenza, in modo da non creare pericolo per gli altri utenti.
Quindi, dovendo necessariamente interpretare la norma, si ritiene che, salvo diverse indicazioni, ove manchi il marciapiede, le macchine ad uso invalidi vadano assimilate ai pedoni e, quindi, queste possano circolare nella parte destinata a questi, secondo le regole dell’articolo 190, comma 1, del codice della strada, in quanto in assenza di spazi specificamente destinati ai pedoni, questi possono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.