News

Pagamento delle bollette degli enti locali con le sanzioni del codice della strada e delle tariffe di parcheggio

20 LUGLIO 2022

L’articolo 40 bis introdotto dalla LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha introdotto in via eccezionale e derogatoria solo per il 2022 la possibilità di destinare le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni del codice della strada e dalle tariffe di parcheggio, di accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, per il pagamento delle bollette degli enti locali.

 
 

 

Decreto Legge 17/5/2022 n. 50 (G.U. 17/5/2022 n. 114) – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 40-bis (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle citta’ metropolitane)

1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le citta’ metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti».