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CASI RISOLTI – Sosta a pagamento con durata illimitata

11 LUGLIO 2022

IL CASO

 
In area parcometro dove è prevista la sosta a pagamento illimitata, è corretto sanzionare ai sensi dell’art.157/6-8 del Codice della Strada un veicolo che non ha pagato il periodo di sosta una sola volta nelle arco delle 24 ore, oppure si sanziona per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione?
 
Le norme sanzionatorie per la sosta tariffata presentano difetti di coordinamento che non rendono certa la loro applicazione. In passato sono state proposte modifiche per rendere meno problematica l’individuazione delle sanzioni applicabili, ma purtroppo non hanno mai visto la luce.
L’articolo 7 prevede che nei centri abitati i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 4; proprio il comma 4, lettera d), come richiamato dall‘articolo 7, comma 1, lettera a), consente al comune di:
1. vietare la sosta [o il parcheggio] dei veicoli;
2. limitare la sosta o il parcheggio dei veicoli;
3. subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.
Scendendo nel particolare, per quello che riguarda l’impianto sanzionatorio nei casi di sosta limitata e/o regolamentata, possiamo osservare che la materia è trattata dagli articoli 7 oltre che dall’articolo 157 del codice della strada.
L’inosservanza degli obblighi, limitazioni e divieti, salvo quanto disposto dal comma 13, è sanzionata dall’articolo 7, comma 14.
In generale, la sanzione per la sosta vietata è unica per ogni periodo di 24 ore; per cui se viene accertata una violazione alle 17.00 del 23 maggio, si potrà procedere ad un nuovo accertamento alle 17.01 del 24 maggio.
 
Se invece si tratta di sosta:
 
regolamentata
limitata
la sanzione amministrativa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione (se però esiste un periodo di sosta massima).
 
Secondo l’articolo 157, nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, i conducenti devono segnalare in modo chiaro l’orario di inizio della sosta, ovvero azionare il dispositivo di controllo della durata della sosta; l’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa prevista dallo stesso articolo 157; può essere questo il caso dei luoghi in cui la sosta è limitata senza che sia permesso il prolungamento della stessa (disco orario), con il fine di garantire un continuo ricambio degli utenti, che così possono usufruire dello spazio per sostare, a prescindere dal fatto che sia richiesto il pagamento di un corrispettivo, ovvero si tratti solamente di una limitazione della durata della sosta.
 
La fattispecie si riferisce anche al caso in cui vi sia il dispositivo di controllo (parcometro, parchimetro), senza che però sia ammessa la protrazione della sosta, nemmeno previo pagamento. Questa modalità di sosta (limitata) è finalizzata, come detto, a garantire il ricambio dei veicoli e permettere a tutti di fruire per brevi periodi dei posti macchina disponibili in zone ad alta densità di traffico e di popolazione, soprattutto dove sono presenti servizi ed esercizi di primaria necessità (Poste, uffici comunali, farmacie, etc.).
 
Riassumendo:
 
1) Non esiste tempo massimo di sosta – non effettua pagamento – art. 7/14  – possibilità di nuova sanzione dopo 24 ore – possibilità recupero somma non pagata.
2) Non esiste tempo massimo di sosta – effettua pagamento ma risulta superato il periodo di sosta per il quale è stato effettuato il pagamento – art. 7/14 – possibilità di nuova sanzione dopo 24 ore – possibilità recupero somma non pagata.
3)  Esiste tempo massimo di sosta –  non aziona il dispositivo di controllo della durata della sosta a pagamento (parcometro, parchimetro, disco orario, etc.) – art. 157/6  – eventuale ulteriore sanzione art. 7/15 per ogni ulteriore periodo calcolato dall’ora del precedente accertamento – possibilità recupero somma non pagata.
4) Esiste tempo massimo –  aziona il dispositivo di controllo della durata della sosta a pagamento (parcometro, parchimetro, gratta e sosta, etc.) ma sosta oltre la scadenza dell’orario – art. 7/15 – eventuale ulteriore sanzione art. 7/15 per ogni ulteriore periodo calcolato dall’ora del precedente accertamento – possibilità recupero somma non pagata.
5) Esiste tempo massimo – non segnala l’ora di arrivo (disco orario) – art. 157/6  – eventuale ulteriore sanzione art. 7/15 per ogni ulteriore periodo calcolato dall’ora del precedente accertamento.
6) Esiste tempo massimo – segnala l’ora di arrivo (disco orario) ma sosta si protrae oltre tale orario – art. 7/15  – eventuale ulteriore sanzione art. 7/15 per ogni ulteriore periodo calcolato dall’ora del precedente accertamento.