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Casi Risolti – Applicazione della rimozione forzata dei veicoli

27 MAGGIO 2022

IL CASO

Si chiede di conoscere se il Comando di PL, con propria ordinanza di istituzione di aree di sosta a pagamento nel centro storico per motoveicoli e ciclomotori a due ruote, possa prevedere, come sanzione accessoria, la rimozione del veicolo nel caso di sosta di autoveicolo in tali aree senza corresponsione della tariffa.

Le sanzioni accessorie, come la rimozione forzata, si applicano di diritto ai sensi dell’articolo 210 del codice della strada e ciò significa, tra l’altro, che sono soggette al principio di legalità per cui trovano applicazione nei casi e nei tempi previsti dalle norme vigenti all’epoca del fatto.

Quindi, occorre fare riferimento all’articolo 159 del codice della strada per individuare i casi in cui la rimozione si applica e questi sono:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
Non pare quindi possibile prevedere la rimozione dei veicoli che non hanno corrisposto la tariffa per la sosta, che potrà peraltro essere recuperata con le eventuali penali e spese di procedimento, oltre all’applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la sosta abusiva nell’area regolamentata.