La Corte Costituzionale, con sentenza n. 126 del 24/5/2022 ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021 nella parte dell’art.5 che introduce la possibilità per la polizia locale di utilizzare fra l’altro “dissuasori di stordimento a contatto”.
Nella sentenza si legge: “La Regione Lombardia, stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di tali dispositivi (sia pure limitatamente a quelli funzionanti «a contatto»), per un verso ha superato gli attuali limiti e condizioni che il legislatore statale ha individuato per la sperimentazione degli stessi (avendo previsto solo genericamente lo svolgimento di una «previa formazione»); per altro verso, e più in radice, ha ampliato il novero delle «armi» in dotazione ai corpi di polizia municipale al di là delle previsioni di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986. Così facendo, essa ha violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armi, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost.
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,»”.
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