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Criteri per la confisca obbligatoria del mezzo di terzi in caso di trasporto illecito di rifiuti

7 APRILE 2022

Seguendo il principio consolidato in giurisprudenza, la Cass.Sez. III con sentenza n. 516 del 12 gennaio 2022  in tema di illecita gestione dei rifiuti, ha ribadito che al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.

Sul punto la Corte rileva che, nel caso di configurabilità del reato di trasporto illecito di rifiuti, la disciplina applicabile non è quella di cui all’art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, bensì quella di cui all’art. 259, comma 2, d.lgs. cit., la quale prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Di conseguenza, l’unico limite all’applicabilità della confisca è costituito dall’appartenenza del bene ad un terzo proprietario in buona fede rispetto all’uso illecito del veicolo, con onere della prova a carico del medesimo soggetto.
 
Costituisce inoltre insegnamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce.
Va peraltro rilevato che il sequestro attiene ad una cosa per la quale è prevista la confisca obbligatoria, per cui non è necessario evidenziare l’esistenza di esigenze preventive di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
 
di Gabriele Mighela