Non sempre l’apposizione di un cancello è inquadrabile tra le ipotesi di edilizia libera
28 FEBBRAIO 2022
Secondo il Consiglio di Stato, sentenza n.04/2022 per costante giurisprudenza, l’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra normalmente tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001, per cui tale intervento rientra fra le ipotesi di “edilizia libera”, con la conseguenza che non risulta suscettibile di incidere su valori paesaggistici protetti, salva l’esistenza di specifiche prescrizioni particolarmente restrittive.
Tuttavia, talora si pone ad ostacolo dell’applicazione dei principi (anche giurisprudenziali) più sopra illustrati la impossibilità di considerare atomisticamente gli abusi realizzati, anche perché la loro funzionalità intrinseca, tutte le opere realizzate costituiscono un unicum edilizio, essendo destinate all’espletamento di una attività imprenditoriale, in ordine alla quale le Autorità preposte avrebbero dovuto previamente valutare la compatibilità delle opere realizzate da punto di vista edilizio e paesaggistico e, quindi, la compatibilità stessa dell’attività imprenditoriale svolta grazie alla realizzazione di tali opere, tenendo conto dei vincoli e misure di protezione paesaggistica della zona e delle previsioni di PRG comunale.
di Gabriele Mighela