8 NOVEMBRE 2021
In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal 2° co. dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati. (Corte di Cassazione Civile sez. VI 5/11/2021 n. 32191)