12 NOVEMBRE 2021
Come risulta dalla chiara formulazione dell’art. 141, comma 2, reg. esec. T.U.L.P.S., la relazione tecnica ivi prevista può sostituire semplicemente l’attività di verifica da parte della commissione tecnica come descritta dal comma 1 dello stesso articolo in attuazione dell’art. 80 T.U.L.P.S., sicchè tale procedura semplificata non esime dall’acquisizione del titolo autorizzatorio, che si avvera con il rilascio della licenza o con la segnalazione sostituiva ex art. 68 T.U.L.P.S. (Corte di Cassazione Penale sez. I 15/9/2021 n. 34128)