4 OTTOBRE 2021
In caso di contraffazione di patente straniera il mancato possesso da parte dell’agente del permesso internazionale di guida ovvero della traduzione ufficiale in lingua italiana della suddetta patente non rileva ai fini della configurabilità del reato di cui agli artt. 447 e 482 c.p., atteso che tali atti non incidono sulla validità intrinseca del predetto titolo abilitativo, costituendo solo documenti accompagnatori della patente la cui mancanza non può interferire, pertanto, sull’efficacia e validità del documento abilitativo alla guida in Italia o sulla sua attitudine a costituire strumento di identificazione ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 445/2000. (Corte di Cassazione Penale sez. V 14/7/2021 n. 27100)