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Reati urbanistici – Modifiche alla destinazione d’uso

18 MAGGIO 2021

In tema di reati urbanistici, la Corte di cassazione, Sez. III, con sentenza n. 7755 del 26 febbraio 2021 ha precisato che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo irrilevanti le modifiche apportate dall’art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all’art. 3 del citato d.P.R. che, nell’estendere la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, se comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d’uso.
Ed è stato precisato che la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne , in fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia; ed è  altresì configurabile il reato di cui all’art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione d’uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all’interno di un vano autorizzato come “vuoto tecnico”, in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell’immobile.