16 APRILE 2021
Nella fattispecie della contraffazione della patente di guida, l’innocuità del falso deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l’affidamento dei terzi. (Corte di Cassazione Penale sez. V 17/3/2021 n. 10306)