22 FEBBRAIO 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 19/2/2021, è pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020 recante “Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.
Articolo 1 - Destinatari della riduzione d'imposta 1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.
Articolo 2 - Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
2020, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa
e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di
582,50 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui
al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio
fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento
economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa e
continuativa, corrisposto nell'anno 2020 e fino a capienza della
stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza
sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte
eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle
medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2020 ed assoggettate
all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico
accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi
sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui
all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.