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Validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali

14 DICEMBRE 2020

La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 9006 dell’11 dicembre 2020 ha precisato il contenuto della circolare n. 8866 del 4 dicembre 2020 con la quale viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  che ha prorogato, senza fissare una  data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

 

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