28 SETTEMBRE 2020
La Corte di Cassazione, con sentenza Sez. III n. 20088 del 7 luglio 2020 ha ribadito che il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo ha carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità del lido, della spiaggia e dell’arenile, nel senso cioè dell’accertamento di una preesistente qualifica giuridica (la demanialità di tali beni).
In considerazione di tale limitata natura del procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, la mancanza di esso non esplica alcuna influenza sull’accertamento dei reati di cui agli arti 54, 55 e 1161 cod. nav. ; neppure è configurabile l’ipotesi di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, proprio perché la demanialità è una qualità che deriva direttamente e originariamente dalla legge, sicché i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte della competente autorità amministrativa.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il fatto che un terreno sia indicato nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto degli artt.32 cod. nav. e 58 del regolamento di attuazione per la navigazione marittima, sicché, in assenza di alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da sconvolgimenti del terreno o da fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali, la natura demaniale del medesimo terreno, così come verificata e registrata, non può essere oggetto di contestazione.