16 SETTEMBRE 2020
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, III sez.pen. sentenza n. 20866 del 15 Luglio 2020, il reato di costruzione abusiva ha natura permanente quando:
a) cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (secondo cui deve ritenersi “ultimato” solo l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l’ultimazione dell’immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni;
b) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell’immobile.
Ciò non equivale ad affermare, in tema di reati edilizi, che una volta ultimata, l’opera abusiva non sia più suscettibile di essere sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il pericolo che la disponibilità dell’immobile abusivo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato urbanistico-edilizio non è affatto scongiurato dalla sua ultimazione.