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Il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata

16 SETTEMBRE 2020

Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, III sez.pen. sentenza n. 20866 del 15 Luglio 2020, il reato di costruzione abusiva ha natura permanente quando:
a) cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (secondo cui deve ritenersi “ultimato” solo l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l’ultimazione dell’immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni;
b) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell’immobile.
Ciò non equivale ad affermare, in tema di reati edilizi, che una volta ultimata, l’opera abusiva non sia più suscettibile di essere sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Il pericolo che la disponibilità dell’immobile abusivo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato urbanistico-edilizio non è affatto scongiurato dalla sua ultimazione.