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Interventi di manutenzione straordinaria, con oneri a carico del Comune, su un tratto di strada di proprietà di un diverso soggetto istituzionale

Sintesi dei contenuti della deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per la Toscana), 25 giugno 2025, n. 128
 

30 GIUGNO 2025

Un Comune può effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con oneri a carico del proprio bilancio, su un tratto di strada di proprietà di un diverso soggetto istituzionale (nel caso di specie la Provincia). A confermarlo è una recente deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per la Toscana), 25 giugno 2025, n. 128. Se da un lato, spiega il collegio contabile toscano, è la legge a stabilire tassativamente l’ordine di competenze spettanti a ciascun ente pubblico – non alterabile dal singolo Ente, pena l’indebita invasione di competenze altrui – dall’altro, occorre considerare che il territorio comunale, di norma, è caratterizzato da una pluralità di strade di competenza di altri enti pubblici (Stato, Regioni o Province), sicché appare evidente l’interesse del Comune al corretto stato manutentivo della rete viaria insistente sul proprio territorio, ai fini della tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza della collettività locale. 
 

Il caso di specie


Nel caso di specie l’effettiva capacità dell’operazione economica di generare un beneficio a favore del territorio comunale e della collettività rappresentata, sarebbe idonea a giustificare l’intervento manutentivo da parte del Comune, anche in via sussidiaria, in vista di un efficace e immediato perseguimento dell’interesse pubblico e della tutela della sicurezza della comunità locale. In ogni caso, l’eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR). 
 

Le possibilità per il Comune


Spetta al Comune, pertanto, nell’esercizio della propria discrezionalità, effettuare le dovute valutazioni in ordine alla proporzionalità tra l’intervento economico da sostenere – nella specie di manutenzione straordinaria di una strada provinciale e del muro di sostegno nel tratto insistente sul territorio comunale – e il perseguimento dell’interesse pubblico a beneficio della collettività rappresentata, affinché l’azione non si concretizzi in un depauperamento del patrimonio dell’Ente, nei termini sopra rappresentati (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 135/2019/PAR). Nell’esercizio della medesima discrezionalità, inoltre, gli enti coinvolti possono legittimamente valutare l’opportunità di regolare siffatte tipologie di interventi mediante la conclusione di appositi accordi interistituzionali, idonei a disciplinare le rispettive attribuzioni, anche dal punto di vista dei rapporti finanziari, in applicazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, co. 2, Cost. (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 29/2016/SCRPIE/PAR e n. 78/2022/SRCPIE/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 135/2019/PAR).