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Il collegamento indispensabile fra SCIA e relazione asseverata del tecnico di fiducia

Se si progetta un intervento per il quale è richiesto il permesso di costruire o una SCIA alternativa al permesso di costruire come prevede l’art. 23, comma 01, lett. a), del Testo Unico Edilizia (c.d. SCIA pensante), non è possibile presentare una relazione tecnica di asseverazione in cui si descrivono interventi non necessitanti di SCIA c.d. pesante: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 10 giugno 2025, n. 2094.
 

27 GIUGNO 2025

di M. Petrulli

L’art. 23 del Testo Unico edilizia in materia di SCIA c.d. pesante

L’art. 23 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), in materia di SCIA c.d. pensante, stabilisce in particolare quanto segue:

  • il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”;
  • laddove la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, eccetto quelli riguardanti alcune materie sensibili (quali ad esempio vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali), essi sono comunque sostituiti dalle “autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati” relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi;
  • gli interventi sono soggetti al contributo di costruzione; la segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni; l'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori;
  • la sussistenza del titolo è “provata” con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'“attestazione del professionista abilitato”, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari;
  • il responsabile dell’ufficio comunale, ove entro il termine di trenta giorni riscontra l'assenza di una o più delle “condizioni stabilite”, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza;
  • rimane comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con “le modifiche o le integrazioni necessarie” per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
  • ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.

SCIA pesante e relazione del progettista per SCIA leggera

Se si progetta un intervento per il quale è richiesto il permesso di costruire o una SCIA alternativa al permesso di costruire come prevede l’art. 23, comma 01, lett. a), del Testo Unico Edilizia (c.d. SCIA pensante), non è possibile presentare una relazione tecnica di asseverazione in cui si descrivono interventi non necessitanti di SCIA c.d. pesante: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 10 giugno 2025, n. 2094.

In tal caso, sussistendo un’evidente discrasia tra quanto dichiarato dal segnalatore e quanto invece è stato asseverato, sotto il profilo tecnico e sotto la propria personale responsabilità anche penale, dal progettista abilitato, il Comune ne deve prendere atto, essendo la SCIA illegittima perché non conforme al modello legale nella parte della relazione asseverata sull’intervento.

Difatti, l’art. 23 del Testo Unico Edilizia prevede che, per gli interventi da realizzarsi tramite SCIA c.d. pesante, il proprietario dell'immobile, prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve presentare allo sportello unico la SCIA “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. La relazione tecnica di asseverazione è un documento in cui si dà atto del compimento di una serie di attività tecniche che, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, rendono possibile l’intervento edilizio poiché conforme alla disciplina urbanistica-edilizia.

L’attestazione di conformità dell’intervento compete al “progettista abilitato” che sotto la propria responsabilità, anche di natura penale, attesta la natura e tipologia delle opere che saranno eseguite, nonché la mancanza di contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia vigente. Proprio l’assunzione di responsabilità da parte del tecnico, in merito a quanto questi accerta e dichiara, costituisce per l’ordinamento condizione indispensabile per la validità dell’intervento oggetto di SCIA presentata dall’interessato.

 

L’assenza di alternative all’asseverazione

L’atto di asseverazione, per la formalità e il tecnicismo che lo assiste, non è surrogabile né da atti provenienti da soggetti non abilitati a rendere simili attestazioni tecniche (come, ad esempio, la dichiarazione della parte sostanziale) né da dichiarazioni provenienti da tecnici abilitati ma non accompagnate dall’assunzione di responsabilità in merito a quanto si dichiara (come, ad esempio, la relazione tecnica-descrittiva dell’intervento).

La relazione tecnica di asseverazione integra quindi la domanda di SCIA c.d. pesante, divenendone parte essenziale e non può essere superata o sostituita tramite una semplice attività interpretativa degli atti del procedimento provenienti dalla parte sostanziale oppure valorizzando atti a firma dello stesso progettista ma privi delle formalità che accompagnano l’attestazione asseverata.

La mancata asseverazione di conformità dell’intervento ad opera del tecnico abilitato non dà luogo ad un’ambiguità nella predisposizione della pratica edilizia o ad evidente errore materiale nella compilazione del modulo SCIA sanabili in via interpretativa, bensì si risolve nella mancanza di un documento essenziale ed infungibile ai fini della regolare presentazione della SCIA.

Né si può ritenere di qualificare la SCIA presentata quale SCIA c.d. pesante, facendo riferimento all’integrazione del costo di costruzione per l’intervento, di fatto corrisposto dall’interessato. Il pagamento del contributo di costruzione, quale corrispettivo di diritto pubblico per il rilascio del titolo edilizio, si pone all’esterno della formazione e perfezionamento del titolo e costituisce adempimento di un’obbligazione legale a carico della parte sostanziale.