Chi ha ragione? Analisi della sentenza TAR Campania, Napoli, sez. VIII del 18 settembre 2023, n. 5130
20 OTTOBRE 2023
di M. Petrulli
Gli eredi di un imprenditore agricolo: richiedono la voltura del permesso di costruire gratuito rilasciato al proprio genitore.
L’ufficio tecnico comunale: avvisa gli interessati che per il rilascio della voltura è necessario pagare i relativi oneri in quanto i richiedenti non sono imprenditori agricoli a titolo principale e, quindi, non hanno diritto all’esonero di cui all’art. 17, comma 3, lettera a del DPR 380/2001.
Tale richiesta viene impugnata dagli eredi.
La risposta esatta: l’ufficio tecnico comunale ha ragione, come evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 18 settembre 2023, n. 5130.
L’art. 16, comma 1, del Dpr 380/001 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
Il successivo art. 17, comma 3, prevede l’esenzione dal pagamento di tali somme per gli interventi da realizzare nelle zone agricole (ivi comprese le residenze), in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della l. 153/1975.
In virtù del suindicato quadro normativo, nel caso specifico, l’ufficio tecnico comunale aveva rilasciato al genitore degli eredi il relativo permesso di costruire con esenzione dal pagamento degli oneri concessori.
Tale beneficio è, invece, stato negato agli eredi che hanno chiesto la voltura dei titoli abilitativi a norma dell’art. 11 del Dpr 380/2001.
Il Comune ha valutato che, essendo il requisito di imprenditore agricolo di carattere soggettivo, per l’agevolazione “de qua” anche gli eredi volturanti ne devono essere in possesso, per cui, non sussistendo tale condizione, essi devono essere assoggettati al pagamento dei relativi oneri.
Secondo il TAR, non si è dinanzi di alcuna scelta tecnico discrezionale dell’amministrazione sulla quantificazione degli oneri bensì di un’agevolazione prevista dalla legge, che è subordinata esclusivamente al presupposto necessario per eseguire interventi edilizi in zona agricola, vale a dire della qualifica di imprenditore agricolo professionale, che deve pertanto insistere non solo sul dante causa ma anche sui suoi successori, pena l’evidente facile aggiramento della norma agevolatrice e la vanificazione della sua ratio volta a garantire l’effettiva destinazione delle opere all’attività agricola al fine di incentivarla.