Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 5 ottobre 2023 n. 8670
16 OTTOBRE 2023
di Valeria Tarroni
Sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 5 ottobre 2023 n. 8670
Ai sensi dell’art. 8 (limiti altezza edifici) del D.M. 1444/1968, l’altezza degli edifici “preesistenti e circostanti” per il calcolo dei limiti massimi dell’altezza di nuovi edifici, non va circoscritta ad edifici situati nella medesima zona omogenea di quella oggetto dell’intervento.
L’impossibilità di prendere a confronto edifici che, pur essendo preesistenti e circostanti ricadano in zone diverse, non trova fondamento né dalla lettera della legge né può ricavarsi in via interpretativa.
E’ quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8670 dello scorso 5 ottobre, che chiarisce “la differenziazione per zone introduce un elemento di discontinuità e di frammentazione che, oltre a rendere più complessa e difficoltosa l’applicazione del criterio degli edifici preesistenti e circostanti (ai quali viene aggiunto, praeter legem e in via meramente interpretativa, quello dell’identità di zona), contrasta con la finalità del D.M. che è quella di garantire un’omogeneità nell’altezza dei nuovi edifici rispetto a quella degli edifici preesistenti, finalità che la differenziazione per zone è suscettibile di pregiudicare”.