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Incostituzionale la normativa che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per la bonifica dei siti inquinati

Focus sulla sentenza della Corte costituzionale del 24 aprile 2023, n. 160

28 LUGLIO 2023

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la normativa della Regione Lombardia (l. 30/2006) che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati.

Lo afferma la sentenza della Corte costituzionale del 24 aprile 2023, n. 160.

La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale» (ancora sentenza n. 189 del 2021).

Secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all'esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia.