Articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145: i soggetti attuatori possono procedere alla rendicontazione entro il 14 settembre
24 LUGLIO 2023
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali rende noto che è stata disposta la erogazione agli enti locali ammessi al finanziamento di cui all’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (riguardante gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), relativamente all’annualità 2023, nella misura del 20% del contributo assegnato.
In particolare, per le medie opere relative all’anno 2023, risultano erogate risorse in favore di 1.155 enti, per un importo totale pari ad euro 206.180.669,15. Le opere finanziate risultano 1461.
I soggetti attuatori degli interventi finanziati, a seguito dell’erogazione dell’acconto, nella misura del 20% del contributo, potranno procedere alla rendicontazione (entro il 14 settembre), sul sistema di monitoraggio e controllo “Regis”, della quota ottenuta. In esito alla verifica della citata rendicontazione verrà ricostituito l’acconto erogato e ciò consentirà all’ente di ottenere fino al 90 per cento del contributo assegnato senza alcuna necessità di anticipare risorse di cassa dal proprio bilancio.