Analisi della sentenza della Corte Costituzionale, del 15 giugno 2023, n. 119
21 GIUGNO 2023
La previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.
Lo afferma la sentenza della Corte Costituzionale, del 15 giugno 2023, n. 119.
Attraverso di essa, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 “nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”.
La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per gli usi civici. Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico ambientale correlato alla conservazione degli usi civici.
Per concludere, dunque, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.