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Attività edilizia libera, modifiche all'articolo 6 del Testo Unico

L'esperto analizza le novità del "Decreto Siccità" che amplia l'elenco degli interventi riconducibili ad attività edilizia libera

14 GIUGNO 2023

di Valeria Tarroni

La legge 13 giugno 2023 n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 136 del 13/6/2023), in vigore dal 14 giugno, ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già approvato dal Senato”, c.d. “Decreto Siccità”.

Le novità che interessano il dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) sono contenuto all’art. 6 del decreto, modificato in sede di conversione in legge, che intervengono sull’art. 6 del TUE che disciplina l’attività di edilizia libera, ampliando l’elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’art. 6 “Attività di edilizia libera” del dpr 380/2001 è così modificato:

  • al comma 1 è inserita la nuova lettera e-sexies) che include tra le attività di edilizia libera, “le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino”;
  • è aggiunto il comma 1-bis che dispone “1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia”.

Le predette modifiche sono tese a semplificare l’azione amministrativa e le procedure edilizie, nonché a consentire limitatamente alla gestione del Commissario straordinario nazionale, l’adozione di interventi urgenti al fine di fronteggiare la crisi idrica che sta investendo il Paese.

Quanto alle vasche di raccolta acque piovane, sono attratti nell’edilizia libera nel rispetto delle normative di settore, gli invasi di piccole dimensioni: volume massimo 50 mc di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino, per i quali il legislatore ha valutato che le opere necessarie alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del suolo.

Opere in aree vincolate

Il nuovo comma 1-bis, è relativo alle opere previste alla lettera A.19) dell’Allegato A (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) al dpr 31/2017 che elenca gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere edilizie, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio, per i quali non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159 del d.lgs. 42/2004.

Rientrano nell’elenco di cui alla lettera A.19): interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.

La legge 13 giugno 2023 n. 68 è consultabile al seguente indirizzo: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10280696