La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 maggio 2023, n. 14209, ha accolto il ricorso di una coppia in materia di inquinamento acustico
14 GIUGNO 2023
"La Pubblica amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sè, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere.
Ne consegue la titolarità dal lato passivo del convenuto Comune a fronte delle domande, risarcitoria e inibitoria, proposte dagli attori a fronte del dedotto vulnus che le immissioni intollerabili, provenienti dalla strada comunale in cui si trova la loro abitazione, sono idonee a cagionare ai diritti dai medesimi vantati".
Questa la decisione assunta dalla Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 23 maggio 2023, n. 14209, secondo la quale è possibile citare in giudizio il Comune per chiedere un risarcimento e l'interruzione dei rumori che sono causa di disturbo, in particolar modo durante il periodo estivo.
Per approfondire leggi anche >> Ordinanze contingibili in materia di inquinamento acustico: competenza del sindaco o del dirigente?
I giudici si sono espressi sul ricordo presentato da una coppia di coniugi che aveva citato in giudizio il Comune di Brescia per le immissioni di rumori ritenuti 'molesti' causati dai locali della movida. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto le ragioni della coppia, ordinanza all'ente pubblico la predisposizione di un servizio di vigilanza.
La decisione era stata però ribaltata dalla Corte di Appello, secondo cui la titolarità passiva del rapporto giudizio non spettava al Comune in assenza di norme specifiche che ne imponessero l'obbligo di un puntuale intervento al riguardo.
"E' errata - argomentano i giudici della Corte di Cassazione - la premessa da cui muove la Corte territoriale, poichè la tutela del privato che lamenti la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale, ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà (che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della Pubblica amministrazione, anzitutto nelle stesse predette norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi".
Clicca qui per leggere il testo della sentenza: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10278185