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Computo delle distanze legali tra edifici in presenza di elementi aggettanti

L'esperto analizza la sentenza Consiglio di Stato del 17 aprile 2023, n. 3866 che fornisce chiarimenti sul tema delle distanze legali

9 GIUGNO 2023

Sono computabili nelle distanze legali tra edifici, gli sporti, gli elementi sporgenti con funzione ornamentale e decorativa, i balconi?

 
La risposta si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 17 aprile 2023, n. 3866.
 
Premessa
 
L’art. 9 del D.M. 1444/1968, in tema di distanze tra costruzioni, è da sempre ritenuto dalla giurisprudenza, norma imperativa non derogabile, avente il fine specifico di garantire l'interesse pubblico ad un ordinato sviluppo dell'edilizia ed alla protezione della salute dei cittadini.
Emesso su delega prevista nella L. 1150/1942, art. 41 quinquies, inserito dalla L. n. 765/1967, art. 17, il D.M. 1444/1968 ha efficacia di legge dello Stato con valore precettivo ed inderogabile, con la conseguenza che le sue disposizioni in tema di limiti di densità, altezza e distanza tra i fabbricati (artt. 7, 8, 9) prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti edilizi, le quali qualora vengano impugnate devono essere annullate o comunque disapplicate per l'effetto di sostituzione dovuto all'automatico inserimento della clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata.
 
Per approfondire il tema delle distanze legali leggi anche >> Le norme comunali sulle distanze sono derogabili mediante accordi tra privati?
 
I rilievi dei giudici
 
Il Consiglio di Stato, richiama che secondo interpretazione costante della Cassazione, l’art. 9 del D.M. 1444/1968 esige di calcolare nella distanza tra edifici, anche i balconi e gli altri elementi aggettanti, ritenuti volumi a tutti gli effetti. Ex multis Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25191 “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.”

La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.ediliziaurbanistica.it/doc/10280207